La scelta del pneumatico: dimensione, indice di carico e codice di velocità
La scelta delle dimensioni e del tipo di pneumatico è stabilita dal fabbricante del veicolo, così come riportato dal Documento di Circolazione.
La misura del pneumatico scelto deve sempre corrispondere dimensionalmente a quanto riportato nel Documento di Circolazione. Per quanto invece riguarda le condizioni di servizio (indice di carico e codice di velocità), la Circolare D.G. n°104/95 stabilisce che:
“(…) I pneumatici effettivamente montai sul veicolo possono recare indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell’indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo.
Quando i documento di circolazione del veicolo riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura d dell’indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici di pari misura privi dell’indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla velocità massima di omologazione del veicolo.
Ad esempio: la prescrizione 205/55ZR16 del documento di ciroclaizone, deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 205/55ZR16 89W (ovvero 205/55R16 89W) se la velocità massima non è superiore a 270 km/h, oppure 205/55ZR16 89Y (ovvero 205/55R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300 km/h.
I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo). (..)”
Montaggio omogeneo per asse
Il Ministero dei Trasporti ha specificato che tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo.
Il Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1994 stabilisce che:
“(…) Si intende per “Tipo di pneumatico”: una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali:
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- designazione dimensionale;
- categoria d’impiego
· stradale: pneumatico
· speciale: pneumatico per impiego speciale, ad esempio per impiego misto (su strada che fuoristrada) e per velocità limitata
· neve
· soccorso per impiego temporaneo
- struttura/diagonale, cinturata a stele incrociate, radiale
- categoria di velocità
- indice di capacità di carico
- sezione trasversale (…)”
Da un punto di vista tecnico, Pirelli raccomanda che il disegno battistrada sia omogeneo almeno per asse.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
L’Art. 78 del Codice della strada stabilisce che “(…) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione è soggetto a sanziona amministrativa.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (…)”.
Efficienza dei pneumatici e loro limite di utilizzo
Relativamente a ruote pneumatici e sistemi equivalenti, le prescrizioni tecniche di cui all’Art. 237 (Art. 79 del Codice della Strada) sono le seguenti:
“(…) sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, (…) devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possono compromettere la sicurezza”.
La Direttiva 89/459/CEE stabilisce poi che:
“(…) i pneumatici (…) per l’intera durata della loro utilizzazione su strada, devono avere una profondità degli intagli principali del battistrada di almeno 1.6 mm.
Per “intagli principali” si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso”.
Punti di demerito
L’Art, 175, comma 2, lettera h del Codice della Strada sancisce che “(…) è vietata la circolazione dei veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del suddetto articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa ed alla decurtazione di 2 punti di demerito”.